Le lavoratrici madri dipendenti hanno diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a periodi di riposi giornalieri da fruire all’interno dell’orario di lavoro chiamati “permessi per allattamento”. Anche se questo è il nome con cui sono comunemente conosciuti, questi riposi sono indipendenti dal fatto che la donna allatti o meno il bambino, ma hanno lo scopo di prestare le prime cure.
Per questo loro scopo sono riconosciuti anche in caso di adozione nel primo anno d’ingresso del minore nella famiglia.
Durata
I riposi giornalieri sono pari a 2 ore nel caso di orario di lavoro superiore alle 6 ore, si riducono a 1 ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di part time verticale si ha diritto ai permessi solo nelle giornate in cui c’è prestazione lavorativa.
Le ore si possono fruire all’interno della giornata sia consecutivamente che in maniera separata a discrezione della lavoratrice.
In caso di parto gemellare i permessi raddoppiano perché sono riferiti al singolo figlio.
Chi ne può fruire
Può beneficiare di questi permessi la lavoratrice dipendente facendone espressa richiesta al datore di lavoro, non sono automatici. La lavoratrice non ha l’obbligo di richiedere le ore di riposo per allattamento ma se non le richiede non avrà diritto a nessun trattamento economico sostitutivo.
Il beneficio concesso anche al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non ne usufruisca, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, e ancora in caso di morte o di grave infermità della madre.
Il padre può beneficiare dei permessi non goduti dalla madre in caso di parto gemellare.
Non hanno diritto a questi permessi le lavoratrici autonome, le lavoratrici agricole e le lavoratrici domestiche.
Remunerazione
Per i riposi di allattamento è dovuta un’indennità, a carico dell’INPS, pari all’intero ammontare della retribuzione che sarebbe stata pagata qualora la lavoratrice avesse lavorato nelle ore di riposo.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, non va fatta nessuna richiesta all’INPS.
Le assenze per riposi di allattamento sono coperte da contribuzione ma il calcolo dell’accredito avviene attribuendo come valore retributivo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale. Questo significa che non è legato alla retribuzione effettivamente percepita e che potrebbe essere molto inferiore a quest’ultima.
Nel 2024 il 200% dell’assegno sociale annuo è pari a €13.895, qualunque lavoratrice con una retribuzione annua superiore a questo limite avrà un accredito per le ore di riposo inferiore all’effettivo percepito.