Elisa Lupo

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Lavoro

Permessi per motivi di studio: tutto quello che devi sapere

Stai lavorando e vuoi riprendere gli studi, laurearti o ottenere un diploma? La legge italiana ti tutela. Esistono permessi retribuiti appositi che ti permettono di conciliare lavoro e studio senza rinunciare alla retribuzione. Dal momento che la normativa è pensata per favorire chi desidera migliorare la propria condizione contrattuale o acquisire skills utili all’interno dell’azienda, non tutti i tipi di corso sono ammessi, così come non tutte le tipologie di lavoratori hanno accesso ai permessi per motivi di studio.

Premettendo che in questo articolo parleremo dei lavoratori del settore privato, a disciplinare i permessi studio sono i contratti collettivi nazionali di riferimento, motivo per cui spesso la loro conoscenza è parziale.
Vediamo nel dettaglio chi ne ha diritto, come funzionano e qual è la famosa soglia del 3% che spesso crea confusione.

Chi ne ha diritto

Legge 8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il cosiddetto Statuto dei Lavoratori degli anni ‘70, introducendo il congedo per la formazione (art. 5) e i congedi per la formazione continua (art. 6), che regolano le cosiddette “150 ore”.

Nel settore privato, lo Statuto dei Lavoratori viene integrato e specificato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento, che definiscono durata, modalità e criteri di concessione dei permessi. È quindi fondamentale verificare sempre il proprio CCNL applicato.

Il lavoratore studente ha diritto ai permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio per il solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi e non, invece, qualora sia “fuori corso”

Come funzionano le 150 ore

Il limite massimo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio è, nella generalità dei CCNL del settore privato, di 150 ore da fruire in un arco temporale di 3 anni. Il lavoratore può decidere di fruirle anche in un singolo anno solare per singolo lavoratore.

I permessi delle 150 ore non spettano automaticamente a tutti i lavoratori che ne facciano richiesta: la legge e i CCNL stabiliscono che possano essere concessi solo al 3% del personale in servizio che ne ha dirittoall’inizio di ogni anno. Cosa significa in pratica?

In un’azienda con 100 dipendenti aventi diritto, al massimo 3 lavoratori potranno usufruire delle 150 ore nello stesso anno. Se le domande superano questa soglia, l’azienda, eventualmente d’accordo con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, è tenuta a formare una graduatoria sulla base di criteri stabiliti dal CCNL applicato, quali:

  • Anzianità di servizio;
  • Età del lavoratore;
  • Caratteristiche del corso di studio;
  • Mancata fruizione in anni precedenti.

I permessi per gli esami: una tutela separata

Accanto alle 150 ore, l’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori prevede una tutela distinta e non soggetta al limite del 3%: i permessi retribuiti per il giorno dell’esame. Il lavoratore studente, compresi i frequentanti corsi universitari, ha diritto a permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni in cui sostiene prove d’esame. Questi permessi:

  • Non scalano dal monte ore delle 150 ore;
  • Spettano indipendentemente dall’esito dell’esame;
  • Non sono retribuiti se lo stesso esame universitario viene sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico;
  • Spettano anche ai privatisti, non iscritti a corsi regolari;
  • Spettano anche a chi è già laureato e si iscrive a un nuovo corso (Cass. civ. sez. lav. n. 11342/1991).

La retribuzione durante i permessi

I permessi studio sono interamente retribuiti a paga ordinaria. Durante le assenze maturano regolarmente Ferie; Permessi; Mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.); Trattamento di Fine Rapporto (TFR).Se il lavoratore non presenta la documentazione richiesta (attestati di frequenza, verbali d’esame), le ore di permesso già fruite vengono trasformate in aspettativa non retribuita.

Come fare richiesta: la documentazione necessaria

Per ottenere i permessi, il lavoratore deve presentare all’azienda:

  1. Domanda scritta nei termini stabiliti dal CCNL (di norma entro un trimestre dall’inizio del corso);
  2. Certificato di iscrizione al corso prima dell’inizio;
  3. Verbale o attestato dell’esame sostenuto, anche se con esito negativo.

Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere tutta la documentazione necessaria a verificare l’effettiva fruizione del beneficio.

Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, puoi contattarmi per una consulenza online: valutare correttamente i requisiti può fare la differenza tra un diritto tutelato e un’opportunità persa.

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