Il nostro ordinamento riconosce la pensione di vecchiaia come pensione “autentica” e prevede la possibilità di anticiparla.
La pensione di vecchiaia viene erogata, a domanda dell’interessato che abbia questi 3 requisiti:
- ha raggiunto l’età stabilita dalla legge;
- ha perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa minima richiesta;
- ha cessato il rapporto di lavoro subordinato
Analizziamo i requisiti per i lavoratori dipendenti privati.
Coloro che hanno iniziato a versare contribuzione prima del 1996 i requisiti si perfezionano al raggiungimento dei 67 anni di età e un’anzianità contributiva pari a 20 anni. Non è assolutamente rilevante in che momento della vita si sono versati i contributi.
Se ci sono state interruzioni dell’attività lavorativa e non si sono versati più contributi, al compimento del 67° anno di età, se il requisito dell’anzianità contributiva è soddisfatto, si potrà richiedere la pensione di vecchiaia.
Sono utili al raggiungimento del requisito di anzianità sia i contributi effettivi (quelli versati per il lavoro svolto) che quelli figurativi (es. disoccupazione, maternità…)
Per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1996 in poi i requisiti da raggiungere saranno 67 anni di età, 20 di contributi e un importo di pensione che sia almeno 1,5 volte l’assegno sociale, quindi di circa € 700,00. Se uno di questi parametri non è soddisfatto la pensione non verrà liquidata.
Al raggiungimento dei 71 anni di età per accedere a pensione basteranno 5 anni di contribuzione effettiva e non è previsto nessun limite minimo di pensione.
Il limite minimo alla pensione è stato introdotto perchè le pensioni liquidate esclusivamente con le regole del sistema contributivo non prevedono il meccanismo dell’integrazione al trattamento minimo.
Questo istituto prevede che quando la pensione sia al di sotto dei livelli di sopravvivenza stabiliti per legge venga integrata a carico della collettività fino al raggiungimento di tali livelli.